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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 4 agosto 2016
Circolare n. 141/2016
Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali –
Nuova procedura per la concessione della Cassa
integrazione ordinaria – D.M. n. 95442 del 15.4.2016, su G.U. n. 137 del
14.6.2016 - Messaggio INPS n. 2908 dell’1.7.2016 – Circolare INPS n. 139
dell’1.8.2016.
Come previsto
dall’ultima riforma della cassa integrazione (d.lgvo n. 148/2015), il Ministero
del Lavoro ha introdotto una nuova procedura per la concessione della CIGO (Cassa integrazione ordinaria) che rende
più pregnante l’obbligo in capo alle aziende di fornire all’INPS informazioni
dettagliate sulla propria attività. In particolare, ferme restando le causali per
richiedere la cassa (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non
imputabili né all’impresa né ai lavoratori e situazioni temporanee di mercato)
e la procedura di consultazione sindacale, le aziende interessate devono ora
accompagnare la domanda di CIGO con una relazione
tecnica nella quale, da una parte, siano illustrate nel merito le ragioni
che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro e,
dall’altra parte, sia dimostrata la ripresa della regolare attività al termine
della cassa (ad esempio tramite documentazione attestante la solidità
finanziaria dell’impresa, le nuove acquisizioni di ordini e la partecipazione a
gare di appalto). Al fine di semplificare la redazione della relazione tecnica,
il Ministero del lavoro ha fornito un elenco di situazioni da cui possono derivare
sospensione o riduzione dell’attività (tra cui mancanza di lavoro, eventi meteorologici,
sciopero di un reparto o di altra impresa, incendi, mancanza di energia
elettrica e guasti ai macchinari).
Sulla
base del decreto in esame l’INPS ha elaborato i facsimile delle relazioni tecniche a seconda delle diverse situazioni
e inoltre ha dettato le istruzioni operative per la presentazione delle domande
di CIGO precisando in particolare che:
·
la
nuova procedura si applica alle domande presentate dal 29 giugno scorso (data
di entrata in vigore del DM in oggetto); le aziende che nel frattempo avessero
già presentato le domande sprovviste della relazione tecnica dovranno integrarle;
·
la
domanda deve essere presentata entro i 15 giorni successivi all’inizio della
sospensione o riduzione di orario di lavoro;
·
la
relazione tecnica da allegare alla domanda deve essere rilasciata dal
responsabile dell’impresa e ha valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà;
·
le
richieste di proroga della CIGO devono essere accompagnate da una nuova relazione
tecnica.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 163/2015
|
Responsabile di Area |
Allegati tre |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n.137 del 14.6.2016
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 aprile 2016
Definizione dei criteri per l'approvazione dei
programmi di cassa
integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande
e disciplina
delle singole fattispecie che
integrano le causali
di intervento
della CIGO. (Decreto n. 95442).
IL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Decreta:
Art. 1
Concessione dell'integrazione
salariale ordinaria
1. A
decorrere dal 1°
gennaio 2016 l'integrazione salariale
ordinaria, di seguito
denominata CIGO, e'
concessa dalla sede
dell'INPS territorialmente competente per le seguenti causali:
a) situazioni
aziendali dovute a
eventi transitori e non
imputabili
all'impresa o ai
dipendenti, incluse le
intemperie
stagionali;
b) situazioni
temporanee di mercato.
2. La transitorieta'
della situazione aziendale e la
temporaneita'
della situazione di mercato
sussistono quando e'
prevedibile, al
momento della presentazione della domanda
di CIGO, che
l'impresa
riprenda la normale attivita' lavorativa.
3. La
non imputabilita' all'impresa
o ai lavoratori
della
situazione aziendale
consiste nella involontarieta' e
nella non
riconducibilita' ad imperizia o negligenza delle parti.
4. Integrano le causali
di cui al comma 1, lettere a)
e b), le
fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9.
Art. 2
Esame delle domande
1. Ai fini della
concessione della CIGO, l'impresa documenta in una
relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell'art. 47 del
decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
le ragioni
che hanno
determinato la sospensione
o riduzione dell'attivita'
lavorativa e dimostra,
sulla base di
elementi oggettivi, che
l'impresa continua ad operare sul mercato.
Gli elementi oggettivi
possono essere supportati
da documentazione sulla
solidita'
finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente
la
situazione temporanea di crisi del settore, le nuove
acquisizioni di
ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto,
l'analisi
delle ciclicita' delle crisi e la CIGO gia' concessa.
2. Nell'esame delle
domande di CIGO sono valutati la
particolare
congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente
il contesto economico-produttivo in
cui l'impresa opera,
con
riferimento all'epoca
in cui ha
avuto inizio la
sospensione o
riduzione
dell'attivita' lavorativa e
senza tenere conto
delle
circostanze sopravvenute durante il periodo per il
quale e' stata
chiesta la CIGO.
Art. 3
Mancanza di lavoro o di commesse e
crisi di mercato
1. Integra la
fattispecie «mancanza di lavoro o di
commesse» la
sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa derivante
dalla
significativa riduzione di ordini e commesse.
2. La relazione tecnica
di cui
all'art. 2, comma
1, documenta
l'andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad
essa puo'
essere allegata la
documentazione relativa al
bilancio e al
fatturato. A richiesta l'impresa produce la documentazione
attestante
l'andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio.
3. Integra la
fattispecie «crisi di
mercato» la sospensione
o
riduzione dell'attivita' lavorativa per
mancanza di lavoro
o di
commesse derivante dall'andamento del
mercato o del
settore
merceologico a cui appartiene l'impresa, di cui costituiscono
indici,
oltre agli elementi di
cui al comma
2, il contesto
economico
produttivo del settore o la congiuntura negativa
che interessa il
mercato di riferimento.
4. Le fattispecie di cui
al presente articolo non sono
integrabili
nelle ipotesi di
imprese che, alla
data di presentazione
della
domanda, abbiano avviato
l'attivita' produttiva da
meno di un
trimestre, ad esclusione degli eventi oggettivamente non
evitabili,
ivi compresi gli eventi meteorologici in edilizia.
Art. 4
Fine cantiere, fine lavoro, fine fase
lavorativa,
perizia di variante e suppletiva al
progetto
1. Integrano le
fattispecie «fine cantiere» o «fine lavoro» e «fine
fase lavorativa», rispettivamente, i brevi
periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa tra la fine di un lavoro e
l'inizio di un
altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione
dell'attivita' dei
lavoratori specializzati addetti ad una particolare
lavorazione che,
al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi
in attesa di
reimpiego.
2. Integra la
fattispecie «perizia di variante
e suppletiva al
progetto» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
dovuta
a situazioni di
accertata imprevedibilita' ed
eccezionalita' non
imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessita'
di variare il progetto originario o di ampliarlo
per esigenze del
committente sopraggiunte in corso d'opera.
3. Con riferimento alle
fattispecie di cui al comma 1, la relazione
tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la durata prevista
e la
fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario,
ad essa
sono allegati copia del contratto con il committente o
del verbale
del direttore dei lavori attestante la fine della
fase lavorativa.
Con riferimento alla fattispecie di cui al
comma 2, la
relazione
tecnica documenta l'imprevedibilita' della
perizia di variante
e
suppletiva al progetto,
comprovata, ove necessario,
da idonea
documentazione o dichiarazione
della pubblica autorita'
circa
l'imprevedibilita' della stessa.
Art. 5
Mancanza di materie prime o
componenti
1. Integra la
fattispecie «mancanza di materie prime o
componenti»
la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa
dovuta a
mancanza di materie prime o di componenti necessari alla
produzione
non imputabile all'impresa.
2. La relazione tecnica
di cui all'art. 2, comma 1, documenta
le
modalita' di stoccaggio e la data dell'ordine delle materie prime
o
dei componenti, nonche' le
iniziative utili al
reperimento delle
materie prime o
dei componenti di
qualita' equivalente,
indispensabili all'attivita' produttiva, ivi comprese le
attivita' di
ricerca di mercato sulla
base di idonei
mezzi di comunicazione,
intraprese senza risultato positivo.
Art. 6
Eventi meteo
1. Integra la
fattispecie «eventi meteo» la sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa dovuta ad eventi meteorologici.
2. La relazione tecnica
di cui
all'art. 2, comma
1, documenta
l'evento meteorologico e illustra l'attivita' e la fase
lavorativa in
atto al verificarsi dell'evento, nonche' le conseguenze che l'evento
stesso ha determinato.
Alla relazione tecnica
sono allegati i
bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.
Art. 7
Sciopero di un reparto o di altra
impresa
1. Integra la
fattispecie «sciopero di
un reparto o
di altra
impresa» la sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa dovuta
a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese
dall'attivita'
lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero
di altra
impresa la cui
attivita' e' strettamente
collegata all'impresa
richiedente la CIGO.
2. La relazione tecnica
di cui all'art. 2, comma 1,
documenta gli
effetti dello sciopero sui reparti per i quali e' stata
chiesta la
CIGO e sull'impresa e, in caso
di sciopero di
altra impresa, il
collegamento dell'attivita' con quest'ultima.
3. La domanda puo'
essere accolta se dalla documentazione
prodotta
emerge che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale
e'
stata richiesta la CIGO, che vi sono ordini non
evasi per effetto
dello sciopero e,
in caso di
sciopero di altra
impresa, il
collegamento con l'attivita' di quest'ultima.
Art. 8
Incendi, alluvioni, sisma,
crolli, mancanza di energia elettrica
-
Impraticabilita' dei locali, anche per ordine
di pubblica autorita'
- Sospensione o riduzione dell'attivita' per
ordine di pubblica
autorita' per cause non imputabili
all'impresa o ai lavoratori
1. Integra la
fattispecie «incendi, alluvioni,
sisma, crolli,
mancanza di energia
elettrica» la sospensione
o riduzione
dell'attivita' lavorativa per evento non doloso e non imputabile
alla
responsabilita' dell'impresa.
2. Integrano le
fattispecie «impraticabilita' dei locali anche
per
ordine di pubblica
autorita'» e «sospensione o
riduzione
dell'attivita' per ordine
di pubblica autorita'
per cause non
imputabili
all'impresa o ai
lavoratori», rispettivamente, la
sospensione o riduzione dell'attivita' per eventi
improvvisi e di
rilievo, quali alluvioni o terremoti, e la sospensione
o riduzione
dell'attivita' per fatti
sopravvenuti, non attribuibili ad
inadempienza o responsabilita' dell'impresa o dei
lavoratori, dovuti
ad eventi improvvisi e
di rilievo o
da ordini della
pubblica
autorita' determinati da circostanze non imputabili all'impresa.
3. La relazione tecnica
di cui all'art. 2, comma 1, documenta
la
non imputabilita' della
sospensione o riduzione
dell'attivita'
all'impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove necessario,
per la fattispecie di cui al comma 1, i verbali
e le attestazioni
delle autorita' competenti, quali i vigili
del fuoco e gli enti
erogatori, comprovanti la natura dell'evento e, per la
fattispecie di
cui al comma 2, le dichiarazioni della pubblica autorita', quali
le
ordinanze, che attestano l'impraticabilita' dei locali e le
cause che
hanno determinato la decisione di sospendere l'attivita'
lavorativa.
Art. 9
Guasti ai macchinari - Manutenzione
straordinaria
1. Integrano le
fattispecie «guasti ai macchinari» e
«manutenzione
straordinaria»,
rispettivamente, la sospensione
o riduzione
dell'attivita' lavorativa dovuta a guasto ai macchinari causato
da un
evento improvviso e non prevedibile e
la sospensione o riduzione
dell'attivita'
lavorativa dovuta a
revisione e sostituzione
di
impianti con carattere di eccezionalita' e urgenza che
non rientra
nella normale manutenzione.
2. La relazione tecnica
di cui all'art. 2, comma 1, documenta
la
puntuale
effettuazione della manutenzione,
secondo la normativa
vigente, e l'imprevedibilita' del guasto e ad essa e' allegata,
per
la fattispecie «guasti ai
macchinari», l'attestazione dell'impresa
che e' intervenuta per riparare il guasto,
il tipo di
intervento
effettuato e la non prevedibilita' del guasto e, per la
fattispecie
«manutenzione straordinaria», l'attestazione dell'impresa
intervenuta
da cui risulti l'eccezionalita' dell'intervento, non
riferibile ad
attivita' di manutenzione ordinaria e programmabile.
Art. 10
Cumulo tra CIGO e contratto di
solidarieta'
1. La CIGO puo' essere
concessa nelle unita' produttive in
cui e'
in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di
stipula di
contratto di solidarieta', purche' si riferisca a lavoratori
distinti
e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l'ipotesi
di
eventi oggettivamente non evitabili.
2. Nell'unita'
produttiva interessata da trattamenti di CIGO
e di
integrazione salariale
straordinaria, ai fini
del computo della
durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1,
del decreto
legislativo n. 148 del 2015, le giornate in cui vi e'
coesistenza tra
CIGO e integrazione
salariale straordinaria per
contratto di
solidarieta' sono computate per intero e come giornate di CIGO.
Art. 11
Motivazione del provvedimento e supplemento
di istruttoria
1. Il provvedimento di
concessione della CIGO o di rigetto,
totale
o parziale, della domanda deve contenere una motivazione
adeguata che
dia conto degli
elementi documentali e
di fatto presi
in
considerazione,
anche con riferimento
alla prevedibilita' della
ripresa della normale attivita' lavorativa.
2. In caso di
supplemento di istruttoria, l'INPS puo'
richiedere
all'impresa di fornire, entro
15 giorni dalla
ricezione della
richiesta, gli elementi necessari al completamento
dell'istruttoria e
puo' sentire le organizzazioni
sindacali di cui
all'art. 14 del
decreto legislativo n.
148 del 2015
che hanno partecipato
alla
consultazione sindacale.
Il presente decreto e'
trasmesso agli organi di controllo
ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2016
Il Ministro: Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min.
salute e Min.
lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1822
INPS
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Messaggio n. 2908 dell’1.07.2016
OGGETTO: |
Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016,
pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016; definizione dei criteri per
l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria
(Cigo); nuovo procedimento amministrativo di concessione della Cigo; prime
istruzione operative. |
Con il decreto ministeriale del 15 aprile 2016, n. 95442,
pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016 (all. 1), sono stati individuati i criteri
per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria
(CIGO), in attuazione del disposto dell’art. 16, comma 2, D.Lgs. 14 settembre
2015, n. 148.
Con il richiamato decreto viene completata la definizione
del nuovo procedimento amministrativo di concessione della Cigo.
Con circolare di imminente pubblicazione saranno
illustrati nel dettaglio sia sul piano interpretativo, sia sotto il profilo
applicativo i contenuti del suddetto decreto.
Con il presente messaggio si forniscono le prime
indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio
dell’istruttoria.
Il nuovo procedimento di concessione
I caratteri principali della riforma del procedimento di
concessione possono essere così riassunti:
• competenza esclusiva
delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente
soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
• l’individuazione di
criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
• obbligo a carico delle
aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi
probatori indispensabili per la concessione;
• facoltà in capo all’INPS
di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della
documentazione ai fini procedimentali.
Sulla competenza delle Sedi territoriali dell’Istituto e
sui criteri di esatta individuazione delle stesse si rinvia alle istruzioni già
delineate nella circolare n. 7 del 2016.
I criteri fissati dal D.M. 95442 derivano dalle categorie
generali già delineate dall’articolo 11, D.Lgs. 148 del 2015, cioè da
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o
ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di
mercato.
Le Aziende, quindi, potranno ricorrere alle integrazioni
salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del decreto
ministeriale, corredate dai requisiti probatori ritenuti indispensabili per
ciascuna di esse.
Le integrazioni salariali ordinarie erano e rimangono un
istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria.
In proposito, si precisa che il D.M. n. 95442 introduce
un importante elemento obbligatorio necessario all’istruttoria della domanda.
In base all’art. 2 del citato decreto l’Azienda, ai fini
della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una relazione tecnica
dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla
base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul
mercato.
La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata
telematicamente.
Si rappresenta che in base alla circolare n. 47 del 27
marzo 2012, per effetto dell’art. 16, c. 8, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, per
le istanze di prestazioni per le quali sia prevista l’esclusiva presentazione
attraverso il canale telematico, gli atti e la documentazione da allegare
dovranno essere trasmessi soltanto mediante analoghi sistemi. Si segnala
infine, che in base all’art. 76 del D.p.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi dell’art. 47 del citato D.p.R. sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale con ogni conseguenza di legge per dichiarazioni
mendaci.
Anche le richieste di proroga della domanda originaria
deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono
considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere
presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di
integrazione presentate nella prima istanza.
Inoltre, come supporto probatorio eventuale, previsto
espressamente nel decreto, l’azienda ha facoltà di supportare gli elementi
oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore
documentazione da allegare relativa, per esempio, alla solidità finanziaria
dell’impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del
settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione
qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO
già concessa. Per alcune casuali il decreto ministeriale prevede che alcuni
attestati o documenti tecnici, come i bollettini meteo, siano obbligatoriamente
allegati alle domande.
Si richiama l’attenzione sulla necessità che il
provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO debba
contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di
fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento che hanno
determinato l’INPS all’adozione del provvedimento, anche in relazione alla
prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività.
Nel procedimento di concessione, accanto alla relazione
obbligatoria e alla facoltà in capo alle aziende di presentare ulteriore
documentazione in allegato, viene prevista dal decreto ministeriale, in caso di
non sufficienza degli elementi probatori esibiti dall’azienda, la facoltà in
capo alla Sede territoriale competente di avviare una specifica richiesta di
integrazione di dati e/o notizie. Infatti, l’art. 11 del sopra citato decreto
stabilisce che l’INPS può richiedere all’azienda di fornire gli elementi
necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni
sindacali di cui all’art. 14 D.lgs 148/2015.
Le suddette comunicazioni con le aziende dovranno
avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali
richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da
evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.
All’esito dell’istruttoria, in caso di accoglimento della
domanda, l’erogazione della prestazione avverrà, secondo le modalità già
descritte al punto 1.7 della circolare 197 del 2015.
Al fine di fornire un supporto indicativo sul contenuto
che dovrebbe avere la relazione tecnica dettagliata resa ai sensi dell’articolo
47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
allegano al presente messaggio i fac-simile
della relazione relativi alle diverse causali previste (all. 2-10).
I nuovi codici evento CIGO, relativi ai nuovi criteri
fissati dal decreto ministeriale, sono riportati nello schema riepilogativo in
allegato (all. 11).
Decorrenza
Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
predetto Decreto ministeriale 95442 del 2016, anche in analogia al dettato
normativo di cui all’articolo 44, comma 1 del d. lgs. 148 del 2015, le domande
di concessione di CIGO presentate dal quindicesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del decreto in G.U., dovranno essere istruite e decise in
applicazione della nuova disciplina.
Quindi, la nuova disciplina si applica alle domande
presentate dal 29 giugno 2016.
Per le domande presentate dal 29 giugno u.s. non
corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria nelle forme previste dal
decreto ministeriale citato, le aziende dovranno procedere all’integrazione
documentale.
Per le domande presentate prima del 29 giugno, le
Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad
osservare i criteri di esame ed a chiedere l’esibizione della documentazione di
corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente
procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali, come già
espressamente indicato nella circolare n. 7 del 2016.
|
Il Direttore
Generale |
|
|
Cioffi |
Allegati n.11 omessi
INPS
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Circolare n. 139 dell’1.8.2016
Destinatari omessi
OGGETTO: |
Il nuovo
procedimento di concessione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO); il
Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016: criteri di esame delle
domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. |
PREMESSA
Con il decreto ministeriale del 15 aprile
2016 n. 95442, pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016, sono stati individuati i
criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale
ordinaria (CIGO). Si completa così il quadro normativo e regolamentare di
riferimento sul procedimento amministrativo di concessione della nuova CIGO.
PARTE PRIMA.
Il nuovo procedimento
di concessione
1. Il processo amministrativo per
la gestione della Cassa Integrazione ordinaria
Il procedimento di concessione della Cassa
integrazione guadagni ordinaria si pone come momento iniziale del processo di
gestione complessiva di questo tipo di integrazione salariale.
Il processo amministrativo di riferimento per
la gestione delle prestazioni di integrazioni salariali, che sarà a breve
gestito esclusivamente con il sistema del Ticket, prevede:
- l’invio della
domanda di prestazione e del flusso Uniemens da parte dell’azienda con
associazione del ticket in caso di evento di CIG;
- la
concessione della prestazione da parte delle Sedi territoriali INPS;
- l’abbinamento
della stessa con i flussi informativi inviati;
- il controllo
dei dati sulle sospensioni inviati tramite Uniemens, il calcolo della
prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, distinto tra diretto e
anticipato dall’azienda (conguaglio).
Con la presente circolare si forniscono le
istruzioni amministrative per la concessione della Cassa Integrazione guadagni
ordinaria.
2. Decorrenza
Con l’entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel predetto Decreto ministeriale 95442 del 2016, anche in analogia
al dettato normativo di cui all’articolo 44, comma 1 del d. lgs. 148 del 2015,
le domande di concessione di CIGO presentate dal quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del decreto in G.U., dovranno essere istruite e
decise in applicazione della nuova disciplina. Quindi, la nuova disciplina
decorrerà dalle domande presentate dal 29 giugno 2016.
Per le domande presentate prima di tale data,
le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad
osservare i criteri di esame e l’esibizione della documentazione di corredo
come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio
gestito dalle Commissioni Provinciali, come già espressamente indicato nella
circolare del 20 gennaio 2016, n. 7.
3. Procedimento di concessione
I caratteri principali della riforma del
procedimento di concessione possono essere così riassunti:
· competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la
concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle
Commissioni provinciali CIGO;
· l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per
la valutazione delle domande;
· obbligo a carico delle aziende richiedenti di una
relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la
concessione;
· facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio
con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
Sulla competenza delle Sedi territoriali
dell’Istituto e sui criteri di esatta individuazione delle stesse si rinvia
alle istruzioni già delineate nella circolare 7 del 2016.
I criteri fissati dal D.M. 95442 derivano
dalle categorie generali già delineate dall’articolo 11, D.Lgs. 148 del 2015,
cioè da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni
temporanee di mercato.
Le Aziende, quindi, potranno ricorrere alle
integrazioni salariali ordinarie per le fattispecie che integrano le causali di
cui al decreto ministeriale, corredate da alcuni requisiti probatori ritenuti
indispensabili per ciascuna di esse; questo elenco previsto nel decreto
ministeriale realizza la volontà legislativa di tipizzare e semplificare la
materia, pur mantenendo nei caratteri principali una linea di sostanziale
continuità rispetto al passato. In questo senso, le integrazioni salariali
ordinarie erano e rimangono un istituto invocabile per crisi di breve durata e
di natura transitoria.
In proposito si precisa che il decreto
95442/16 introduce un importante elemento obbligatorio necessario
all’istruttoria della domanda.
In base all’art. 2 del citato decreto
l’Azienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una
relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante le ragioni che
hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi
attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.
Si rappresenta che in base alla circolare n.
47 del 27 marzo 2012, per effetto dell’art. 16, c.8, del D.L. 9 febbraio 2012,
n.5, per le istanze di prestazioni per le quali sia prevista l’esclusiva
presentazione per il canale telematico, gli atti e la documentazione da allegare
dovranno essere trasmessi soltanto mediante analoghi sistemi. Si segnala
infine, che in base all’art. 76 del D.p.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi dell’art. 47 del citato D.p.R. sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale con ogni conseguenza di legge per dichiarazioni
mendaci.
Anche le richieste di proroga della domanda
originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria poiché
sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere
presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di
integrazione presentate nella prima istanza.
Inoltre, come supporto probatorio eventuale,
previsto espressamente nel decreto, l’azienda ha facoltà di supportare gli elementi
oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore
documentazione da allegare relativa, per esempio, alla solidità finanziaria
dell’impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del
settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione
qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e alla
CIGO già concessa.
Si richiama l’attenzione sulla necessità
cheil provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO
debba contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali
e di fatto presi in considerazione e le ragioni che hanno determinato
l’adozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività,
come successivamente illustrato.
Nel procedimento di concessione, accanto alla
relazione obbligatoria e alla facoltà in capo alle aziende di presentare
ulteriore documentazione in allegato, viene prevista dal decreto ministeriale,
in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti dall’azienda, la
facoltà in capo alla Sede territoriale competente di avviare una richiesta di
integrazione di dati e/o notizie. Infatti, l’art. 11 del sopra citato decreto
stabilisce che l’INPS può richiedere all’azienda di fornire gli elementi
necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni
sindacali di cui all’art. 14 D.lgs 148/2015.
Le suddette comunicazioni con le aziende
dovranno avvenire tramite PEC o cassettobidirezionale. La mancata risposta a
tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da
evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento.
All’esito dell’istruttoria, in caso di
accoglimento della domanda, l’erogazione della prestazione avverrà, secondo le
modalità già descritte al punto 1.7 della circ. 197/15.
Al fine di fornire un supporto indicativo sul
contenuto che dovrebbe avere la relazione tecnica dettagliata resa ai sensi
dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, si allegano alla presente circolare i fac-simile della relazione relativi alle diverse causali
previste.
4. Requisiti generali
a) Transitorietà dell’evento
In ciascuna delle diverse fattispecie che si
andranno dettagliatamente ad illustrare, è essenziale il requisito della
transitorietà, che deve essere valutato – in sede di giudizio discrezionale di
ammissione alle integrazioni salariali - sotto il duplice aspetto della
“temporaneità” della stesso e della “fondata previsione di ripresa
dell’attività produttiva”.
Come disciplinato dall’art. 1 del decreto
95442/16 la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della
situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione
della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.
I suddetti requisiti in fase di istruttoria
devono essere valutati tenendo conto complessivamente della natura della
causale stessa, del ciclo di produzione interessato e della situazione
complessiva del settore e dell’azienda, nonché della natura dei prodotti e dei
servizi coinvolti.
Per definire nel dettaglio il concetto di
“temporaneità”, si richiama la prassi amministrativa che ha stabilito nel tempo
i parametri utili a rilevare la sussistenza dei suddetti elementi,
indispensabili per una valutazione positiva delle istanze di CIGO.
Sotto il profilo della “temporaneità”
dell’evento bisogna considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche
la sua eventuale ciclica riproposizione.
La ciclicità delle sospensioni o riduzioni
dell’attività produttiva denotano infatti una “non transitorietà” della causale
che si ripropone appunto costantemente nel tempo: non può essere considerato
transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente
entità (circ. 249/90).
Infatti, le aziende soggette a cicliche
contrazioni dell’orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari
caratteristiche del processo produttivo non possono accedere all’intervento di
CIGO durante tali soste, siano o no le stesse a carattere stagionale.
Di solito, inoltre, la ciclicità della
contrazione produttiva può essere il sintomo o di una non ottimale
organizzazione aziendale, e quindi far venir meno anche il requisito della “non
imputabilità” dell’evento, o di un esubero di personale e come tale non
integrabile.
La “non imputabilità”, al cui paragrafo si
rimanda per un maggior dettaglio, consiste infine, non solo nella
involontarietà, mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella
non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale.
b)
Ripresa dell’attività lavorativa
Come si è visto, la causale deve essere
temporanea, ma ciò è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della concessione
della CIGO: un evento di breve durata potrebbe comportare una stasi durevole, o
addirittura definitiva, dell’attività lavorativa.
E’ necessaria, quindi, la valutazione della
ripresa dell’attività lavorativa, sancita sempre dall’articolo 1 del decreto n.
95442/16. Il corredo probatorio che viene richiesto all’interno della relazione
tecnica varia in relazione alla tipologia della causale richiamata. La ripresa
dell’attività aziendale deve essere valutata a priori con riferimento al
momento della presentazione della domanda.
Si ribadisce che l’esigenza di
rappresentazione probatoria da parte dell’Azienda ai fini di una corretta
istruttoria da parte delle Sedi su questo requisito, deve sempre riguardare una
“previsione” di ripresa, fondata su elementi ed informazioni esattamente
rappresentate. Questi elementi oggettivi devono poter consentire alla Sede di
valutare positivamente il fondamento su cui l’azienda poggia la previsione
sulla ripresa dell’attività.
Si chiarisce quindi che questa previsione
deve essere ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all’epoca
in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando
le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è
stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione
dell’attività dell’impresa.
Dovranno invece essere valutate eventuali
circostanze impeditive della ripresa che, pur sopravvenute durante o al termine
del periodo, costituiscono in realtà una conferma di una congiuntura aziendale
preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale.
Questa valutazione può riguardare, come
accennato, sia le particolari negative congiunture riguardanti le singole
imprese, sia il particolare contesto economico-produttivo in cui le medesime si
trovano ad operare.
Inoltre, come già definito nella precedente
disciplina, la ripresa dell’attività lavorativa si deve intendere riferibile
sempre all’azienda o all’unità produttiva nel suo complesso e non dipende necessariamente
dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati.
Questi ultimi infatti, come già definito
dall’Istituto in conformità agli indirizzi espressi dalla giurisprudenza, hanno
diritto a beneficiare della prestazione sino alla data dell’eventuale
risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, sempre che
tali eventi non nascondano in realtà un esubero di personale che, come tale,
non legittima l’intervento della CIGO.
Ripresa
attività lavorativa e gestione degli esuberi
Le autorizzazioni alle integrazioni
salariali, una volta rilasciate, attribuiscono un diritto soggettivo perfetto a
favore dei lavoratori interessati, diritto che non viene meno se nel corso del
periodo autorizzato venga risolto il rapporto di lavoro. Se è vero, tuttavia,
che i singoli licenziati e dimissionari in quanto tali non possono essere
esclusi dalla fruizione delle prestazioni della Cassa integrazione guadagni,
resta l'importante valore sintomatico che i licenziamenti o le dimissioni hanno
nei riguardi della evoluzione della situazione aziendale, in quanto potenziali
indici di una gestione di fatto degli esuberi.
Difatti, sempre nella loro funzione di
espressione indicativa di fenomeni aziendali, i licenziamenti o le dimissioni,
devono essere valutati nel loro complesso per verificare anche se sussiste una
gestione di eventuale esubero di personale, in quanto, mentre non dispiegano
alcun effetto sull’efficacia dell'autorizzazione stessa e sulla spettanza delle
integrazioni salariali sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro,
devono essere opportunamente valutati in occasione delle successive richieste
d'intervento al fine di verificare, sussistendo le altre condizioni di legge,
che la causale per la quale viene avanzata la nuova richiesta, sia
effettivamente riconducibile ad una situazione temporanea di mercato, ovvero ad
una situazione transitoria e non funzionale ad un ridimensionamento degli
organici.
Per i casi in cui ad un periodo di CIGO segua
immediatamente una richiesta di CIGS, bisogna considerare che l’intervento
ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su
presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata
l’autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata nel corso della
sospensione. I presupposti del provvedimento di autorizzazione andranno
valutati nel momento dell’inizio della relativa sospensione, senza che sia
possibile desumere, dalla successiva richiesta della cassa integrazione
straordinaria, elementi per una eventuale valutazione retroattiva di non
sussistenza del requisito di temporaneità salvo che, come già più sopra
chiarito, non costituisca conferma di una congiuntura aziendale preesistente
alla richiesta dell’intervento previdenziale.
Pertanto, nei casi di richiesta di CIGO
seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o
ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha
ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali
straordinarie, e indipendentemente dalla causale relativa a queste ultime.
Nel caso in cui una azienda abbia usufruito
di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52 settimane di integrazioni
salariali per contratto di solidarietà ed intenda chiedere un ulteriore periodo
di CIGO, si ritiene che le 52 settimane di contratto di solidarietà possano
essere considerate al pari di una ripresa di attività lavorativa in quanto non
c’è stata una sospensione a zero ore ma l'attività lavorativa è comunque
proseguita seppure ad orario ridotto. Resta ferma ovviamente la valutazione
sulla ricorrenza dei requisiti necessari per l’accoglimento di CIGO.
Si precisa, infine, che situazioni aziendali
preesistenti, coeve o comunque prossime alla domanda di CIGO - quali ad esempio
l’apertura di una procedura di mobilità, la richiesta di concordato preventivo,
l’istanza di fallimento etc. - anche se successivamente emergenti, rispetto
all’istruttoria, continuano ad essere rilevanti ai fini della decisione della
domanda o di un eventuale provvedimento di autotutela in caso di già
intervenuto accoglimento.
c) Non
imputabilità della causale
La “non imputabilità”, infine, come
disciplinato anche dall’art. 1 del decreto 95442/16, consiste non solo nella
involontarietà, mancanza imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non
riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale.
Come già rilevato nel paragrafo relativo alla
“transitorietà” dell’evento, bisogna considerare nella valutazione
della non imputabilità dell’evento le ipotesi di ciclica riproposizione delle
sospensioni.
La ciclicità delle sospensioni o delle
riduzioni dell’attività produttiva non sono in molti casi generati da eventi
eccezionali, imprevisti e quindi non imputabili, ma bensì essere frutto di
esigenze che sono espresse dalla natura del ciclo del prodotto o della
produzione, legati o meno ad un stagionalità complessiva che coinvolge le
attività imprenditoriali.
Infatti, le aziende soggette a cicliche
contrazioni dell’orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari
caratteristiche del processo produttivo non possono accedere all’intervento di
CIGO durante tali soste, siano o no le stesse a carattere stagionale. Un
principio che lega il rigetto della domanda anche in relazione ad un rischio di
impresa e quindi una naturale imputabilità della sospensione all’azienda
stessa.
In merito alla mono-committenza intesa come
organizzazione aziendale che lega in maniera esclusiva la produzione di
un’azienda ad un’altra, il Ministero vigilante, con specifico indirizzo, ha
chiarito che la mono-committenza non può costituire elemento di valutazione ai
fini della concessione o meno della CIGO.
Pertanto, questa particolare situazione
organizzativa in cui può trovarsi l’Azienda non incide sulla valutazione
relativa all’imputabilità al datore di lavoro e quindi non è, di per sé, causa
di rigetto della domanda.
Sospensione dei lavori in caso di contratto di appalto Nel caso di richiesta di CIGO da parte di aziende
appaltatrici a seguito dell’esercizio del committente della facoltà
contrattualmente prevista di far sospendere i lavori, è necessario fare una
attenta disamina della specifica situazione. Infatti, molto spesso, nei
contratti sono già previste clausole in base alle quali “il committente ha
piena ed insindacabile facoltà di interrompere i lavori programmati per
sopravvenute necessità o per eventi imprevisti”, ed inoltre, di regola, “tali
interruzioni non danno diritto all’impresa appaltatrice di chiedere compensi
o indennizzi”. In siffatte ipotesi, quindi, in linea di massima la
causale non è integrabile, in quanto la sospensione dell’attività lavorativa
ha la caratteristica della prevedibilità, perché già contemplata nel
capitolato di appalto e quindi connessa al rischio di impresa, risultando con
ciò riconducibile ai rapporti intercorrenti tra le parti. Tuttavia, potrebbero effettivamente verificarsi ipotesi
in cui si rilevino di fatto circostanze del tutto imprevedibili, casi
fortuiti o di forza maggiore, che inducono l’azienda committente ad ordinare
la sospensione dei lavori, in quanto l’eccezionalità dell’evento, oltre ad
escludere la prevedibilità, è tale da superare ogni connessione al rischio di
impresa attribuibile alla ditta appaltatrice. |
5. Erogazione della
prestazione: pagamenti a conguaglio e pagamenti diretti
Come noto, nella normalità dei casi,
l’azienda autorizzata pone a conguaglio gli importi precedentemente anticipati
ai lavoratori.
Il pagamento diretto, invece, potrà essere
ammesso solamente laddove siano provate difficoltà finanziarie dell’impresa
tramite la presentazione obbligatoria, alla competente sede INPS, della
documentazione di cui all’allegato 2 della circ. 197/15 da cui si evincano le
difficoltà finanziarie dell’azienda.
Si precisa che tale modalità di erogazione
delle prestazioni può essere richiesta dall’azienda anche al momento della
presentazione della domanda di CIGO e concessa con lo stesso provvedimento di
accoglimento, cui dovrà seguire l’invio della relativa modulistica (mod. SR41)
da parte dell’azienda richiedente.
A tal riguardo si informano le sedi e gli
operatori esterni che è stato predisposto un apposito campo (quadro X “modalità di erogazione delle
prestazioni”) nella domanda di CIGO nel quale sarà possibile selezionare
l’opzione “pagamento diretto”.
6. Le
fattispecie che integrano le causali previste dal decreto ministeriale
Nei paragrafi seguenti sono illustrate le
varie fattispecie che integrano le causali per le quali è consentito
l’intervento delle integrazioni salariali ordinarie. Si tratta di tipologie di
eventi già noti agli operatori del settore, catalogati in base all’affinità di
fattispecie.
6.1
Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato
Mancanza di lavoro/commesse: le domande di CIGO
per mancanza di lavoro/commesse sono caratterizzate dalla contrazione
dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e
commesse.
Crisi di mercato: per quanto riguarda la
fattispecie che integra la causale “crisi di mercato”, si caratterizza per una
mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall'andamento del mercato o del
settore merceologico dell'azienda.
Permangono quindi gli stessi elementi di
valutazione relativi alla mancanza di lavoro/commesse, cui si aggiunge l’analisi
del contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che
interessa il mercato di riferimento.
Per entrambe le fattispecie appena descritte
il comma 4 dell’art. 3 del decreto ha previsto che, in ogni caso, le stesse non
sono integrabili nelle ipotesi di aziende che, alla data di presentazione
dell’istanza, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre.
L’integrabilità della fattispecie in esame è
invece dimostrata laddove nella relazione tecnica dettagliata sia data prova di
un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo,
tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa.
In particolare, in via esemplificativa, sono
indici di accoglimento il significativo calo di ordini e commesse, la
diminuzione dei consumi energetici, l’andamento involutivo e/o negativo del
fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa o
dell'indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l’anno in cui il
periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda
costituita da meno di due anni.
Chiaramente, l’azienda può, oltre che
definire gli elementi probatori nella relazione tecnica, esercitare,
soprattutto per quelle fattispecie che integrano queste ultime causali, la
facoltà di supportare gli elementi probatori descritti nella relazione anche
con documentazione relativa a particolari situazioni finanziarie in cui versa
l’unità produttiva coinvolta o l’azienda nel suo complesso, allegando,
per esempio, bilancio, fatturato o la situazione di esposizione finanziaria,
nonché report sulle crisi del settore produttivo inerente alle attività
dell’azienda.
6.2 Fine
cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva
Le fattispecie che integrano le causali di
cui al presente punto si verificano precipuamente nel settore edilizio e sono
appunto legate alle modalità di svolgimento del lavoro in tale campo.
In particolare, la fattispecie che integra la
causale di fine cantiere o fine lavoro riguarda brevi periodi di sospensione
dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, che,
per esplicita previsione dell’art. 4 co. 1, non devono essere superiori a tre
mesi.
La “fine fase lavorativa” è caratterizzata,
invece, dalla sospensione dell’attività di lavoratori specializzati in una
particolare lavorazione che, terminata la fase di lavoro cui sono addetti,
rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego.
La fattispecie che integra la causale
“perizia di variante e suppletiva”, si riferisce alle sospensioni dell’attività
lavorativa dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità
non imputabile alle parti o al committente.
Anche per le fattispecie che integrano le
suddette tre causali, l’azienda deve documentare le ragioni che hanno
determinato la contrazione dell’attività lavorativa descrivendo nella
relazione tecnica dettagliata di cui al precedente paragrafo 4:per la
causale “fine cantiere o fine lavoro”, la prevista durata dei lavori nonché la
fine degli stessi; per la “fine fase lavorativa”, la descrizione della stessa;
e per la “perizia di variante e suppletiva”, l’imprevedibilità della variante
al progetto e la sua non imputabilità alle parti o al committente. Laddove
necessario possono essere presentati o richiesti i seguenti ulteriori elementi:
- copia del contratto con il committente per
la fattispecie che integra la causale “fine cantiere/fine lavoro”;
- il verbale del direttore dei lavori
attestante la fine fase lavorativa per la fattispecie che integra la causale di
cui al comma 1 dell’art. 4;
- la documentazione probante o dichiarazione
della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della variante per le richieste
motivate da perizia di variante e suppletiva.
L’integrabilità della fattispecie “Fine cantiere/fine lavoro” è
dimostrata qualora il periodo tra la fine di un lavoro e l'inizio di un
altro, non sia superiore a 3 mesi, conseguentemente le soste superiori non sono
integrabili.
Quanto alla fattispecie “Fine fase lavorativa”
la stessa è integrabile qualora la sospensione non interessi l’intera
maestranza ma esclusivamente lavoratori specializzati in una particolare
lavorazione (es: carpentieri, imbianchini..), che terminata la fase di lavoro
cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego. Le
domande relative ad intere maestranza non sono accoglibili.
Infine, l’integrabilità della fattispecie
“Perizia di variante e suppletiva” è dimostrata quando la sospensione non
derivi da necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi
per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d’opera, ma da situazioni
di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al
committente. Non sono pertanto integrabili sospensioni dovute ad esigenze della
committenza di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi
sopraggiunte in corso d’opera (ampliamento dei lavori per l’utilizzo dei
ribassi delle basi d’asta, modifiche progettuali, necessità di provvedere a
nuovi calcoli ecc.).
6.3 Mancanza di materie prime/componenti
La fattispecie che integra la causale
prevista dall’art. 5 del decreto riguarda le sospensioni dell’attività
lavorativa dovute a mancanza, non imputabile all’azienda, di materie prime o di
componenti necessari alla produzione.
A corredo della domanda, le imprese dovranno,
in particolare, documentare con la relazione tecnica dettagliata sull'attività
aziendale di cui al paragrafo n. 4 della presente circolare sia le modalità di
stoccaggio seguite, sia la data dell'ordine delle materie prime o delle
componenti.
In questo caso l’integrabilità della
fattispecie è dimostrata dalle ricerche di mercato effettuate (tramite
e-mail, contatti epistolari etc. ) rimaste senza esito a fronte di
oggettive e sopravvenute impossibilità di reperimento delle materie stesse. Di
contro, in caso di inadempienze contrattuali o di inerzia del datore di lavoro
la domanda deve essere rigettata perché la fattispecie è imputabile al datore
di lavoro.
6.4
Eventi meteo
Circa le sospensioni dell’attività lavorativa
dovute ad eventi meteorologici, l’azienda deve documentare le ragioni che hanno
determinato la contrazione dell’attività lavorativa specificando nella
relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi
dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso
ha determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo
rilasciati da organi accreditati. A tale proposito, al fine di agevolare le
Aziende nell’espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le
eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno
fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi
territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo.
Nell’ipotesi in cui le domande per eventi
meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di
impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che
l’attività aziendale espletata è, nei casi di specie, tale che - per le sue
concrete modalità di svolgimento - in presenza di detti eventi non è possibile
la normale prosecuzione dell’attività stessa, senza un aumento dei costi,
prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o
dei servizi resi.
Tale onere probatorio, che recepisce gli
orientamenti in materia della Corte di Cassazione (6415/2002; 4299/2001;
2506/1993), consente, come si preciserà meglio successivamente, di qualificare
gli eventi meteo anche in questi casi come oggettivamente non evitabili.
I criteri interpretativi generali per
stabilire in modo uniforme quali eventi meteo possono essere considerati
rilevanti ai fini della concessione delle integrazioni salariali sono quelli
già stabiliti dall’INPS, con messaggio n. 28336 del 28.7.1998, che di seguito
si riepilogano.
In linea di massima sono da ritenersi
incidenti sul regolare svolgimento del lavoro, in rapporto alla stagione nonché
all'orario in cui si è verificato l'evento le precipitazioni:
• tra
i mm. 2 e i mm. 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle
fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di
prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri;
•
di mm. 1,5 per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori
stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la
quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti.
•
mm. 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e
impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione
la pioggia dei giorni precedenti.
Criteri analoghi a quelli utilizzati per
l'incidenza della pioggia si applicano per la neve. Si precisa che per
determinati tipi di lavoro (es. lavori stradali, scavi, ecc. ) va tenuto conto
anche della eventuale presenza di neve al suolo.
La nebbia e la foschia non sono normalmente
valutate atte a determinare una contrazione del lavoro. Se tuttavia tali
fenomeni si presentano con un carattere di particolare intensità ed
eccezionalità oppure nei casi di alcune tipologie di lavorazioni (ad esempio
lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale) possono essere
valutabili per la concessione del trattamento integrativo.
L’oscurità non è considerata fattispecie
integrabile quando è collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in
determinati periodi dell'anno.
Per quanto riguarda il vento, quale parametro
di valutazione della sua incidenza sul regolare svolgimento dei lavori, in
rapporto alla loro tipologia, viene presa in considerazione, di norma, la
velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h). Può essere valutata
positivamente anche una velocità inferiore per lavorazioni particolari, quali
quelli svolti ad una altezza elevata, sulle gru e quelli che richiedono l'uso
della fiamma ossidrica.
Le temperature eccezionalmente elevate, di
norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo
all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.
6.5
Sciopero di un reparto/Sciopero di altra azienda
Integrano la fattispecie “sciopero di un
reparto/sciopero di altra impresa” le domande caratterizzate da sospensione
dell’attività lavorativa dovute a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese
dall’attività lavorativa all’interno della medesima impresa o di sciopero di
altra impresa la cui attività è strettamente collegata all’impresa richiedente
la cassa integrazione.
Si ritiene che il richiamo allo sciopero di
altra impresa strettamente legata all’impresa richiedente, di cui all’art. 7,
comma 1, del decreto n.95442/16, consenta di estendere l’integrabilità anche ai
casi di picchettaggio di lavoratori estranei all’impresa richiedente, purché
dipendenti da imprese strettamente collegate a quest’ultima, sempreché motivato
da rivendicazioni che non coinvolgono le maestranze per le quali è stata
chiesta l’integrazione salariale.
Al fine di dimostrare l’integrabilità
della fattispecie è necessario provare, con la relazione tecnica di cui al
precedente paragrafo n.4, che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il
quale è stata richiesta la Cigo e che dallo stesso è derivata la mancata
evasione di ordini ovvero, in caso di sciopero di altra impresa, il
collegamento dell’attività con quest’ultima. In caso di picchettaggio l’azienda
dovrà altresì allegare alla relazione tecnica, dichiarazione di pubblica
autorità attestante l’impossibilità per i lavoratori di accedere in azienda.
6.6
Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica -
Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – Sospensione
dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili
all’azienda e/o ai lavoratori.
L’art. 8 del decreto n. 95442/16 raggruppa un
insieme di fattispecie per le quali la sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa sono dovute dalla forza maggiore o ordine della pubblica autorità.
Si tratta cioè di incendi, alluvioni, sismi, crolli, mancanza di energia
elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità e
sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non
imputabili all’azienda e/o ai lavoratori.
Ferma restando la consueta relazione
descrittiva dell’evento e degli effetti sull’attività dell’azienda istante, in
alcune delle fattispecie su indicate potrebbe essere necessario produrre anche
verbali ed attestazioni delle competenti autorità comprovanti la natura
dell'evento (VV.FF., Enti erogatori, etc.) e per la fattispecie che integra la
causale di cui al comma 2 (impraticabilità dei locali o sospensione
dell’attività per ordine di pubblica autorità), dichiarazione (es. ordinanze)
della pubblica autorità circa l'impraticabilità dei locali e le cause che ne
hanno determinato la decisione.
In caso di mancata fornitura dell’energia
elettrica deve inoltre risultare che la stessa sia stata imprevista ed
imprevedibile.
Si precisa che i provvedimenti giudiziali e
amministrativi d’urgenza ancorché provvisori escludono l’integrabilità della
causale.
6.7 Guasti
ai macchinari - Manutenzione straordinaria
L’art. 9 prevede infine le fattispecie dovute
a sospensione dell’attività per guasto dei macchinari o per effetto della
revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità ed urgenza
che non rientra nella normale manutenzione.
In entrambi i casi deve risultare dalla
relazione tecnica allegata all’istanza, la non imputabilità degli eventi
all’azienda e/o ai lavoratori, e deve essere quindi documentata la puntuale
effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente.
In caso di guasto ai macchinari, inoltre,
l’azienda dovrà produrre l’attestazione rilasciata dall'azienda che ha svolto
l’intervento, specificando la tipologia di intervento effettuato e la non
prevedibilità del guasto; per la “manutenzione straordinaria”, nella suddetta
attestazione deve risultare l’eccezionalità dell’intervento, non riferibile ad
attività di manutenzione ordinarie e programmabili.
7.
Ulteriori fattispecie di richiesta non integrabili e tabella riepilogativa
Ad integrazioni di quanto illustrato nei
paragrafi precedenti si precisa che in ogni caso non sono meritevoli di
accoglimento le seguenti fattispecie in quanto non integrabili data la loro
riconducibilità al datore di lavoro o al committente:
a)
mancanza di fondi;
b)
chiusura per ferie;
c)
preparazione campionario;
d)
infortunio o morte del titolare;
e)
sosta stagionale, inventario;
f)
mancanza di fondi impresa committente.
8.
Informazione e consultazione sindacale
Ai fini istruttori e della completezza degli
elementi di valutazione utili alle sedi per la decisione circa le domande di
CIGO, si accenna brevemente alla fase di informazione e consultazione sindacale
prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 148/15.
Il disposto di quest’ultimo articolo
ripropone in buona sostanza quanto previsto in passato dall’art. 5 L. n. 164/75
con in più l’ulteriore specificazione di cui al comma 5: «per le imprese
dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei,
le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle
richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa
oltre le 13 settimane continuative.»
La norma di cui all’art. 14 conferma quindi
la sussistenza dell’obbligo di informazione delle organizzazioni sindacali e,
in caso di richiesta di esame congiunto, l’ulteriore obbligo di trattativa che,
comunque, può anche concludersi senza addivenire ad un accordo.
Con riferimento al procedimento istruttorio e
decisorio delle sedi, ciò che si evidenzia circa gli adempimenti previsti in
tale fase è che gli stessi costituiscono una condizione di ammissibilità della
domanda e, pertanto, il mancato espletamento della procedura di informazione e
consultazione sindacale di cui all’art. 14 determina la declaratoria di
inammissibilità della richiesta.
A tal fine l’azienda deve indicare
nell’apposito campo della domanda telematica (quadro N – procedura di
consultazione sindacale) le informazioni richieste e deve inoltre allegare,
pena l’inammissibilità della domanda stessa, copia della comunicazione (PEC,
raccomandata) inviata alle organizzazioni sindacali come elencate all’art. 14
del DLgs 148/2015 ed eventuale copia del verbale di consultazione nel caso di
esperimento della stessa.
Procedura di informazione e consultazione sindacale |
|
invio comunicazione alle RSA/RSU, ove esistenti, e alle
articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale |
|
se c’è richiesta di consultazione |
presentazione all’INPS di copia del verbale di
consultazione, anche in caso di mancato accordo |
se non c’è richiesta di consultazione |
presentazione all’INPS di copia della comunicazione
inviata |
9.
Contributo addizionale – casi di esonero
Il contributo addizionale non è dovuto quando
le integrazioni salariali ordinarie sono autorizzate per eventi oggettivamente
non evitabili.
La caratteristica di “evento oggettivamente
non evitabile” (EONE) è riconosciuta a quelle fattispecie che integrano causali
determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel
rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.
Come riassunto anche nella tabella riportata
in allegato relativo alle causali, in linea generale sono da considerarsi
“eventi oggettivamente non evitabili”:
- gli eventi meteo, indipendentemente dal
settore di appartenenza dell’impresa richiedente. Come si è già accennato nel
par. 4.4, il precedente orientamento amministrativo (circ. n.55041 G.S. del 13
novembre 1978), secondo il quale nel settore industriale non edile gli eventi
meteorologici non erano considerati eventi oggettivamente non evitabili, può
considerarsi superato alla luce della giurisprudenza della suprema Corte, che
fa dipendere la qualificazione di EONE e il conseguente esonero dal contributo
addizionale, dagli effetti derivanti dagli eventi meteo con riguardo alle
concrete possibilità di proseguimento dell’attività aziendale stessa.
- le fattispecie che integrano le causali di
cui all’art. 8: incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia
elettrica - impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità -
sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non
imputabili all’azienda e/o ai lavoratori.
Per quanto concerne, infine, la disciplina
del contributo addizionale si rinvia alle istruzioni tecniche e operative che
verranno illustrate con apposita circolare.
10.
Cumulo tra CIGO e CIGS e tra CIGO e contratti di solidarietà
Si sottolinea infine che l’art. 10 declina le
nuove regole di cumulo tra CIGO e integrazioni salariali per contratto di
solidarietà.
In particolare, il contratto di solidarietà e
la CIGO possono coesistere nel medesimo periodo, purché si riferiscano a
lavoratori distinti e la CIGO riguardi brevi periodi, comunque non superiori a
tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.
Peraltro l’art. 9 del decreto ministeriale n.
94033/2016 ha invece disciplinato il cumulo tra intervento ordinario e
straordinario di integrazione salariale, confermando la possibilità di
coesistenza di CIGO e CIGS nello stesso periodo purché i lavoratori interessati
ai due distinti benefici siano diversi ed individuati tramite specifici elenchi
nominativi. Tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero
periodo di concomitanza tra i due trattamenti.
Le suddette nuove regole differiscono
pertanto dalla precedente disciplina[1] che
consentiva la concomitanza tra CIGO e CdS in capo allo stesso lavoratore nello
stesso periodo.
Si precisa infine che nell’unità produttiva
interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria,
ai fini del computo della durata massima complessiva di cui all’art. 4, comma 1
del D.lgs 148/2015 le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e contratto di
solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.
PARTE SECONDA
Precisazioni concernenti l’attività
istruttoria delle domande di CIGO
1. Quadro normativo di riferimento. Novità introdotte dalla
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016), con l’art. 1, comma 308 e 309 ha introdotto modifiche al
decreto legislativo n. 148/15. Dette modifiche hanno un impatto diretto anche
sui profili disciplinatori illustrati nella circolare n. 197/15 del 2 dicembre
2015 che pertanto risulta modificata e integrata dai successivi punti a) e b).
a)
Esclusione dalla verifica dei 90 giorni di
anzianità
Per effetto dell’art. 1, comma 308[2], della
legge di stabilità 2016, il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni
(richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale) è escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i
settori e, quindi, non solo nel settore industriale, come originariamente
previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015. Tale disposizione ha
effetto sulle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016.
b)
Elencazione delle aziende escluse dall’applicazione delle norme sulla Cassa
integrazione guadagni.
Il comma 309[3] ha
stabilito la reviviscenza dell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947.
Conseguentemente, rimangono definitivamente escluse dall’applicazione delle
norme sulla Cassa integrazione Guadagni le imprese ivi elencate a conferma
dell’interpretazione resa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
con nota n. 5359 del 9 novembre 2015, già richiamata nella circolare Inps n.
197 del 2 dicembre 2015, al paragrafo 2.1.
2. Eventi
oggettivamente non evitabili. Precisazioni
L’art. 12, comma 4, del decreto legislativo
148/15 prevede che ai fini della durata complessiva delle 52 settimane nel
biennio mobile, non vengano presi in considerazione i periodi di cassa
integrazione ordinaria richiesti per eventi oggettivamente non evitabili, ad
eccezione delle ipotesi in cui tali trattamenti sono stati richiesti da
imprese, industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini, imprese industriali
ed artigiane esercenti l’attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale
lapideo. Si precisa che tale esclusione ha effetto soltanto ai fini del
computo delle 52 settimane nel biennio mobile e che, pertanto, i periodi di
cassa integrazione ordinaria richiesti per eventi oggettivamente non evitabili
devono essere invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24
mesi nel quinquennio mobile (art. 4, comma 1, D.Lgs n. 148/15). Così pure i
periodi di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili vanno contemplati ai
fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel
biennio mobile (art. 12, comma 5), essendo quest’ultimo non un limite di durata
ma un limite di carattere quantitativo relativo alle ore di integrazione
salariale autorizzabili.
3. Verifica del
1/3 delle ore lavorabili
A chiarimento del msg. 779/2016 si precisa
che le autocertificazioni rese dalle aziende sono valide ai fini del calcolo
del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili. A tal fine dette
autocertificazione devono avere ad oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente
fruite.
4. Calcolo
anzianità di effettivo lavoro - articolazione dell’orario di lavoro – cambi di
qualifica.
Ai fini del raggiungimento del requisito
dell’anzianità di effettivo lavoro di cui all’art.1 comma 2 del decreto, si
precisa che vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in
caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il
riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali
giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue
senza soluzione di continuità. In caso di cambio di qualifica del lavoratore,
l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva è considerata in modo
unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione,
indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore, in
quanto l’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15 fa riferimento
all’anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso l’unità produttiva per la
quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale.
5. Unità
produttiva
Nel ribadire l’importanza della corretta
identificazione dell’Unità produttiva ai fini dell’istruttoria della domanda di
CIGO in quanto fondamentale parametro di riferimento per la valutazione sia di
requisiti che di limiti, si riportano di seguito gli indicatori delle
caratteristiche che l’unità produttiva deve possedere e che devono essere
oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in
anagrafica aziende.
Con l’autocertificazione dell’autonomia
organizzativa l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che l’unità
produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni
o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che
presenta una fisionomia distinta, ed abbia, in condizioni di
indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena
autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche
funzionali e produttive dell’unità.
Con l’autocertificazione dell’idoneità a
realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa di esso, l’azienda
dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica,
in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa
medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi
alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai
generali fini dell’impresa sia rispetto ad una fase completa dell’attività
produttiva della stessa.
Infine, l’unità produttiva deve avere
maestranze adibite in via continuativa.
In caso di cantieri edilizi e affini
(compresa l’impiantistica industriale) qualora le relative attività produttive
siano state previste con un contratto di appalto verbale, non potendo, in sede
di iscrizione dell’unità produttiva cantiere, allegare il contratto di appalto,
l’azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo cui si
riferisce la domanda di integrazione salariale è stato stipulato un contratto
di appalto verbale.
Si precisa altresì, che in merito alle
aziende di impiantistica industriale, per l’individuazione delle unità
produttive, si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende del
settore edilizia ed affini già disciplinate.
Con riferimento ad una durata presuntiva
relativa all’individuazione per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli
relativi all’impiantistica industriale, riformando l’indirizzo interpretativo,
già fornito con Messaggio 7336 del 2015, su indicazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, viene fissato ad un mese, anziché sei, il
limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità
produttiva dei predetti cantieri.
Per dar seguito a quanto dianzi illustrato,
oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche,
saranno previste, coordinate dalle direzioni regionali, ulteriori verifiche su base
campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività
dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.
L’attività di controllo deve prevedere due
diverse tipologie di attività da porre in essere:
·
Controlli on Desk:
consistenti in verifiche automatizzate e di natura amministrativa
·
Controlli tramite
verifica ispettiva: in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti
l’unità produttiva secondo le specifiche illustrate nel presente paragrafo.
6. Ferie e Cigo
In merito alla fruizione delle ferie residue
in caso di domanda di Cigo si richiama integralmente il parere espresso dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con interpello n. 19/2011 (v.
mess. INPS n. 9268 del 30.5.2012).
In particolare, nelle ipotesi di sospensione
totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di zero ore, sono state
date indicazioni interpretative in merito alla possibilità per il datore di
lavoro di fruire immediatamente di cigo, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto
il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta
della CIGO stessa, ed inoltre in merito alla possibilità per il datore di
lavoro, autorizzato ad un periodo di CIGO, di dover comunque concedere ai
lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’art. 10, D.Lgs. n.
66/2003, nel corso dell’anno di maturazione.
Riguardo queste due ipotesi, si precisa che
l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle
ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione,
può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo
coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.
Invece, nelle ipotesi di CIGO parziale, il
datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed
infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito
al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in
misura ridotta.
7.
Attività di coordinamento delle Direzioni Regionali
Al fine di una corretta attuazione dei
principi illustrati nella presente circolare si invitano le Direzioni
Regionali ad effettuare un’attenta azione di monitoraggio sul territorio di
rispettiva competenza, in ordine alle modalità di svolgimento dell’iter di tali
procedimenti e a verificare quindi la puntuale applicazione delle direttive in
merito all’istruttoria delle richieste di CIGO ai fini di una completa,
esauriente e legittima trattazione delle istanze.
Le Direzioni Regionali forniranno inoltre
l’elenco aggiornato dei Referenti regionali in materia, che saranno convocati
presso la scrivente Direzione per sessioni formative dedicate.
8. Nuovi
codici evento CIGO
Si riporta in allegato una tabella
riepilogativa con i nuovi codici evento CIGO come delineati dalla riforma.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato